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ORDINAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO VlGILI FUOCO

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 8/12/1970 n. 996 il cittadino italiano in possesso dei requisiti specifici, può richiedere di essere iscritto nei quadri del personale volontario vigilfuoco tramite domanda presentata al Comando Provinciale competente.
Il citato personale, in attività nei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale, svolge un rapporto di servizio che inizia al momento della richiesta di soccorso e cesssa al termine dell'intervento d'istituto. Specifiche disposizioni tutelano il personale volontario contro gli infortuni riportati in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto e per le infermità contratte per causa diretta ed immediata, mentre é previsto l'obbligo per i datori di lavoro di lasciare disponibili i propri dipendenti, iscritti nei quadri dei vigilfuoco volontari, conservando il posto occupato, allorquando vi é il richiamo in servizio temporaneo (art. 14 Legge 8/12/1970 n°996)

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L3ISCRIZIONE A DOMANDA DEL PERSONALE VOLONTARIO

a) Domanda su carta legale rivolta al Ministero dell'interno
b) Certificato di nascita (età compresa tra i 18 e i 41 anni)
c) Certificato di Residenza
d) Certificato Penale
e) Attestato di mestiere
f) Copia autenticata del certificato di studi
g) Certificato carichi penali pendenti
h) Verbale di vista medica redatto dal Medico del Comando Provinciale VV.F.
i) Copia autenticata del foglio di congedo illimitato

SERVIZIO DI LEVA NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Per prestare servizio di leva nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco occorre inoltrare la domanda, redatta su apposito modulo disponibile presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dopo essere stati sottoposti alla visita medica presso il competente Distretto Militare. I giovani prescelti per la frequanza di un corso di allievi vigili volontari usiliari (A.V.V.A.) riceveranno la cartolina di precetto dai rispettivi Distretti Militari e saranno inviati alle scuole Centrali Antincendi in Roma Capannelle per la frequenza del corso, al termine del quale saranno destinati ai vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Il predetto personale ausiliario, al termine del servizio di leva, é iscritto per legge nei quadri del personale volontario del Comando (art. 12 Legge 8/12/1970 n. 996).

DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

La costituzione di un distaccamento volontario avviene con decreto del Ministero dell'Interno su proposta del Comando Provinciale, a cui vanno rivolte le richieste da parte dei Comuni interessati, evidenziando che i medesimi dovranno mettere a disposizione, a titolo gratuito, i locali al futuro insediamento.

 

L'ASSOCIAZIONE


COMANDI PROVINCIALI VV.FF CON DISTACCAMENTI VOLONTARI

AREZZO
ASTI
BELLUNO
BERGAMO
BIELLA
BOLOGNA
BRESCIA
COMO
CUNEO
FIRENZE
L'AQUILA
LECCE
LECCO
MESSINA
MILANO
MODENA
NOVARA
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
ROMA
SONDRIO
TORINO
UDINE
VERBANIA
VERCELLI
VERONA
VICENZA
 
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