vfv



ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale ordinaria è convocata presso la sede della Associazione od in altro luogo designato dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale.
L'Assemblea generale straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Nazionale dal Presidente o da chi altro fosse designato dal Consiglio stesso.
La convocazione sia in via ordinaria che in via straordinaria, si effettua mediante lettera inviata a tutti i Presidenti di sezione, e mediante avviso pubblicato sul periodico dell'Associazione, inviato a tutti i soci, almeno quindici giorni avanti la data stabilita contenente tutte le indicazioni necessarie e le comunicazioni dell'ordine del giorno.

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA GENERALE - EVENTUALE 2^ CONVOCAZIONE

L'Assemblea generale per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della metà degli iscritti.
La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima.
Per la validità dell'assemblea generale, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un decimo degli aventi diritto.

ART. 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa fra i soci ordinari.

ART. 12 - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Segretario dell'assemblea ordinaria è il Segretario Generale dell'associazione, mentre per le Assemblee straordinarie le funzioni di Segretario saranno assunte da un Notaio.

ART. 13 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Di quanto deciso dall'Assemblea verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che ne curerà la trascrizione nell'apposito registro a norma di legge.
Tale registro, unitamente a quello dei Soci, sarà sempre visibile da parte di tutti i soci.

ART. 14 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da n. 15 (quindici) membri eletti per un triennio dall'Assemblea generale.
I membri eletti dal n. 12 (dodici) al n. 15 (quindici ) in graduatoria nelle votazioni del congresso Nazionale del 21 Giugno 1989, assumeranno il loro mandato al momento del perfezionamento delle formalità di riconoscimento dell'Ente morale.
Il Consiglio Nazionale per la cooptazione eleggerà un Presidente nel suo ambito e due Vice Presidenti che dureranno in carica per identico periodi di tempo.
Il Consiglio Nazionale verrà convocato dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti o da almeno tre dei suoi membri a mezzo lettera raccomandata con R.R., spedita almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza con tutte le indicazioni necessarie e con l'enunciazione dell'Ordine del Giorno.
Per le validità delle riunioni del Consiglio Nazionale occorrerà la presenza di almeno 8 (otto) membri del Consiglio stesso.
Le deliberazioni verranno prese a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Nazionale delibera su tutte le questioni ad esso sottoposte, escluse quelle riservate dallo Statuto o dalla legge alla Assemblea, ed in particolare:
a) nomina per un triennio del Segretario Generale che potrà anche essere scelto tra i componenti del consiglio stesso;
b) delibera sulle modalità di iscrizione, misura della quota associativa;
c) delibera sull'accettazione di eredità, lasciti, liberalità in genere, sulla richiesta di contributi, sugli investimenti e sulla radiazione di Soci, sulle liti attive e passive e su ogni altra iniziativa di rilievo sul piano nazionale; delibera sull'attribuzione di cariche onorifiche a coloro i quali abbiano svolto con dedizione, attività e promozione nel ruolo associativo, sulla nomina dei componenti di Commissioni che potranno essere individuati anche esternamente al Consiglio Nazionale fra coloro che possiedono specifiche competenze tecniche;
d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea straordinaria suggerendo eventuali modifiche statutarie;
e) delibera circa gli eventuali impegni da assumersi dalla Associazione, assumendo ogni necessario potere negoziabile;
f) dispone ed approva i conti economici da presentare alla Assemblea generale;
g) ratifica la Costituzione delle Sezioni ed approva i relativi conti economici delle Sezioni stesse.

 

L'ASSOCIAZIONE

ART. 15 - PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

Al Presidente ed ai Vice Presidenti, in caso di impedimento ed assenza del Presidente, compete la rappresentanza dell'Associazione. Al Presidente o ai Vice Presidenti sono altresì conferiti disgiuntamente tutti i poteri che non siano espressamente riservati alla Assemblea ed al Consiglio Nazionale.

ART. 15 bis - COMITATO ESECUTIVO DI PRESIDENZA

E' costituito il Comitato Esecutivo di Presidenza composto dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, dal Segretario Generale e da due Consiglieri Nazionali eletti dal Consiglio Nazionale.
Il Comitato Esecutivo di Presidenza svolge i seguenti compiti:
a) predispone la relazione sull'attività dell'anno trascorso ed il programma per l'anno nuovo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale:
b) adotta, in caso d'urgenza o necessità, i provvedimenti del Consiglio Nazionale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.
Il Comitato Esecutivo di Presidenza è convocato dal Presidente Nazionale con lettera raccomandata o telegramma, recante l'ordine del giorno, inviata ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione stessa.
Il Comitato Esecutivo di Presidenza adotta le proprie deliberazioni con lo stesso metodo di voto previsto per il Consiglio Nazionale.
Delle riunioni del Comitato Esecutivo di Presidenza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale.
 
VFV - Statuto pagina 1 | 2 | 3 | 4