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ART. 20 - GOVERNO DELLE SEZIONI
Le Sezioni godranno del principio di autonomia finanziaria ed amministrativa.
Tuttavia dovranno uniformarsi alle direttive del Consiglio Nazionale ed inoltre essendo prive di personalità giuridica non potranno compiere atti di straordinaria amministrazione quali l'acquisto o l'alienazione di immobili.
Sono organi delle sezioni:
1) l'Assemblea sezionale degli iscritti;
2) il Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri di cui uno funge da Presidente;
3) il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.
L'Assemblea sezionale degli iscritti deve essere convocata nella sede della sezione o in altro luogo designato dal Presidente.
Il Presidente della Sezione provvederà alla convocazione dell'Assemblea mediante lettera diretta a tutti i Soci della Sezione aventi diritto di partecipazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, contenente tutte le indicazioni necessarie e l'enunciazione dell'ordine del giorno.
L'Assemblea Sezionale per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della metà degli iscritti.
La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L'ordine del giorno deve contenere specificatamente l'ordine degli argomenti da trattare.
Spetta all'Assemblea della Sezione di deliberare relativamente a:
1) nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
2) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
3) relazione della gestione finanziaria della gestione;
4) ogni altro argomento che venga sottoposto all'esame.
Le deliberazioni relative alle nomine, qualora non avvengano per acclamazione, dovranno avvenire a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti nominati dall'assemblea rimarranno in carica tre anni.
Tuttavia, alla scadenza del mandato, i comparenti rimarranno in carica sino alla nomina dei successori.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) la nomina del segretario che può essere scelto nell'ambito dei suoi membri;
b) l'amministrazione sezionale con esclusione di atti dispositivi del patrimonio, nonché la redazione della relazione annuale.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, in sua vece a tale incombente dovrà provvedere il membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare purché siano presenti la maggioranza dei suoi membri di diritto.
In sede di costituzione delle sezioni, l'assemblea dovrà essere convocata da un Commissario speciale nominato dal Presidente Nazionale.
Le funzioni di tale Commissionario si esauriscono con la nomina del Consiglio e del Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà redigere una propria relazione relativa alla gestione finanziaria della sezione.
I membri del Collegio dei Revisori potranno intervenire ad ogni riunione del Consiglio Direttivo della sezione.
Si applicano agli organi sezionali tutte le norme relative agli organi centrali in quanto non incompatibili.
ART. 21 - COMMISSARIO DELLE SEZIONI
Qualora in una Sezione si verifichino inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità, ovvero si manifestino inconvenienti, il Presidente, assunte le precise informazioni del caso, riferisce al Consiglio Nazionale che potrà sciogliere il Consiglio e nominare un Commissario che reggerà la Sezione sino al ristabilimento della normalità. |
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TITOLO V - MEZZI FINANZIARI
ART. 22 - PROVENTI
I proventi delle sezioni sono costituiti dalle quote associative nonché da eventuali contributi.
Ogni associato che non si dimetta entro il mese di novembre è tenuto a versare la quota associativa annua a favore dell'Associazione.
La quota, parte dei contributi riscossi da ogni sezione, sarà utilizzata per il proprio funzionamento e per il raggiungimento delle finalità sociali.
I Consigli Direttivi renderanno conto della utilizzazione di tali fondi con relazione finanziari da approvarsi dall'Assemblea Sezionale in seduta ordinaria.
Detta relazione dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la Assemblea Ordinaria, per essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale.
ART. 23 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti.
Tutte le deliberazioni relative al patrimonio sezionale dell'associazione saranno in competenza rispettivamente del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo della sezione interessata, fatta eccesione per le deliberazioni relative agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili la cui competenza è riservata al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 20 primo comma dello statuto.
La perdita della qualifica di Socio implica la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
Qualora, a seguito della perdita della qualità di Socio, sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudicherà inappellabilmente come arbitro ed amichevolmente compositore e senza formalità procedurali un arbitro nominato di volta in volta dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione.
I beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, in caso di scioglimento dell'Associazione stessa, verranno devoluti agli orfani minorenni dei Vigili del Fuoco Volontari ed, in identica quantità, ad altra organizzazione esercente attività di volontariato in analogo settore dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. |
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